mercoledì 25 marzo 2009

EPPURE IL CODICE PENALE E' SICURAMENTE APPLICABILE ANCHE IN SICILIA.

Art. 328 Codice Penale - Rifiuto di atti di ufficio. Omissione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato del pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto dell'ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

2 commenti:

Anonimo ha detto...
Questo commento è stato eliminato da un amministratore del blog.
MARTINODB ha detto...

Va bene, mi sono scocciato di avere a che fare con anonimi vigliacchi. Questo blog non è aperto ai vigliacchi.