lunedì 6 settembre 2010

LA MIA SECONDA OPPOSIZIONE ALLA DETERMINA U.T. n. 1354

Pubblico la mia seconda opposizione nella speranza che qualche collega, convinto dalle argomentazioni esposte, si decida a scendere in campo presentando la sua opposizioni in difesa dei propri clienti che stanno per essere fortemente ed illegalmente danneggiati da una decisione ingiusta ed illegale perchè ritengo che lo debbano ai propri clienti ma più ancora alla loro serietà di tecnici liberi professionisti.

La cosa veramente abberrante è che da questo momento in poi l'unico modo per avere una concessione edilizia sarà quello del silenzio assenso con l'obbligo di cominciare entro un anno e finire entro i successivi tre anni.

Il cittadino viene espropriato del suo diritto di decidere se avvalersi oppure no di questa prerogativa e non potrà più godere del beneficio di attendere a suo piacimento il momento di ritirare la concessione edilizia. Ora l'amministrazione si vuole arrogare il diritto di imporre al cittadino, senza nessun riferimento normativo, tempi di ritiro della concessione quando la legge invece gli da la possibilità di decidere della propria vita in modo più sereno ed organizzato.

Da questo momento dopo i 120 giorni passerà un anno e poi tutto cadrà nella monnezza.

Ma per quale motivo? Quale danno provoca il cittadino all'amministrazione se ha bisogno di un poco di tempo per risanare le sue economie? Quale vantaggio ricava l'amministrazione a far decadere le concessioni edilizie che il cittadino non ha chiesto di avere rilasciate?

La Democrazia prevede che venga sacrificato l'interesse del singolo quando è prevalente quello pubblico, ma io non vedo quale sia l'interesse pubblico nel dichiarare decadute le concessioni.

La legge impone soltanto al cittadino di cominciare entro l'anno dal rilascio della concessione ma prima può aspettare quanto vuole.

E QUESTO E' UN GRANDISSIMO VANTAGGIO CHE NESSUNO PUO' TOGLIERGLI.

MI RACCOMANDO CONSIGLIERI COMUNALI TUTTI, CONTINUATE A NON ESISTERE, NON FATE RUMORE ..... no gridate,.. che il bimbo dorme! (no grites que los ninos duermen)

RESISTERE, RESISTERE, RESISTERE!!!

Riporto il testo della mia seconda opposizione.

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Di Benedetto Martino – via Selinunte n. 20 – 91014 – Castellammare del Golfo (TP).
AL SIGN. SINDACO DEL COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO

Oggetto: Opposizione alla Determinazione del Responsabile del IV settore – Reg. Gen. N. 1354 del 26/08/2010.

Il sottoscritto Ing. Di Benedetto Martino, nato a Castellammare del Golfo il 28/10/53 ed ivi residente, con studio in via Selinunte n. 20, nella qualità di libero professionista operante in questo comune e in difesa degli interessi dei propri clienti, facendo seguito alla opposizione già presentata in data 3 sett. 2010 tramite PEC, integra la sopra detta opposizione alla Determinazione in oggetto per i seguenti motivi:

1- A pag. 1 della Determinazione in oggetto si afferma:

Considerato che il decorso del termine di 120 giorni dalla presentazione dell’istanza o dalla data di integrazione della documentazione eventualmente richiesta, senza che il Comune abbia provveduto a concludere il procedimento con il rilascio o il diniego di concessione edilizia, comporta la formazione della concessione edilizia assentita per silenzio assenso;

In merito si ritiene che il silenzio assenso non si sia mai formato e quindi non possa essere considerato decorso il termine annuale per l’inizio dei lavori per i seguenti motivi:

- il decorso del termine di 120 giorni, a norma del comma 5 dell’art. 2 della L.R. n. 17/94 deve essere dimostrato perentoriamente dal richiedente con le modalità di cui al comma 2 dello stesso articolo in quanto tale attestato è l’unico documento valido, nei confronti di terzi, per affermare il sicuro decorso del termine, il contenuto documentale, il numero di protocollo, l’oggetto della pratica edilizia e quant’altro possa identificare in modo certo la pratica stessa.
Ne consegue che le pratiche giacenti presso l’U.T. non possono essere considerate decadute, oltre che per i motivi contestati con la precedente opposizione, anche per il fatto che i richiedenti non sono mai venuto in possesso della “Certificazione di ricevimento” che gli avrebbe permesso di potere eventualmente godere del silenzio assenso.

I due commi in questione recitano:

2. L' ufficio comunale competente, all' atto della presentazione
della domanda di concessione edilizia, rilascia
una certificazione di ricevimento, comunicando
all' interessato il nome del responsabile del procedimento
.

5. La domanda di concessione edilizia si intende
accolta qualora entro centoventi giorni dal ricevimento
dell' istanza, attestato con le modalità di cui al comma
2, non venga comunicato all' interessato il provvedimento
motivato di diniego.
Rimanendo in attesa di vostro cortese riscontro
.

Castellammare del Golfo 06/09/2010
Distinti saluti
Ing. Martino Di Benedetto

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